Art. 2

In vigore dal 28 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 282 del 1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5). (2)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 130/2004 (GU L 19 del 27.1.2004, pag. 14).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1361:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo