Art. 2
In vigore dal 28 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 282 del 1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).
(2) GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 130/2004 (GU L 19 del 27.1.2004, pag. 14).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1361:oj#art-2