Art. 2
In vigore dal 26 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo tra la CE ed il governo della Federazione russa (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 22).
(2) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55.
(3) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54.
(4) Cfr. la pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14).
ALLEGATO
LIMITI QUANTITATIVI DI CUI ALL'
Unità: tonnellate
Prodotti
2004
SA. Prodotti laminati piatti
SA1. Arrotolati
«310 767
SA1.a. Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione
558 839
SA2. Lamiera pesante
143 654
SA3. Altri prodotti laminati piatti
250 148
SA4. Prodotti legati
101 120
SA5. Lamiere quarto legate
22 208
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati
97 561
SB. Prodotti lunghi
SB1. Barre
31 440
SB2. Vergella
121 783
SB3. Altri prodotti lunghi
232 102»
Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.
SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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