Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente B. BOT (1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo tra la CE ed il governo della Federazione russa (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 22). (2)  GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55. (3)  GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54. (4)  Cfr. la pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale. (5)  GU L 195 del 24.7.2002, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14). ALLEGATO LIMITI QUANTITATIVI DI CUI ALL' Unità: tonnellate Prodotti 2004 SA. Prodotti laminati piatti SA1. Arrotolati «310 767 SA1.a. Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione 558 839 SA2. Lamiera pesante 143 654 SA3. Altri prodotti laminati piatti 250 148 SA4. Prodotti legati 101 120 SA5. Lamiere quarto legate 22 208 SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati 97 561 SB. Prodotti lunghi SB1. Barre 31 440 SB2. Vergella 121 783 SB3. Altri prodotti lunghi 232 102» Nota: SA e SB sono categorie di prodotti. SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.
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