Art. 5

In vigore dal 22 lug 2004
L’organismo di cui all’, primo comma, adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali posti in vendita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1364:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 2004/1364 | Portale Normativo