Art. 1
In vigore dal 22 lug 2004
Il presente regolamento stabilisce misure transitorie per la vendita di un quantitativo massimo di 54 000 tonnellate di frumento e di 40 000 tonnellate di mais provenienti dalle scorte nazionali di sicurezza detenute dalle autorità ungheresi al 1o maggio 2004 e per eventuali successive ricostituzioni di dette scorte.
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