Art. 2

In vigore dal 19 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1413/2001 (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 8).
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