Art. 1

In vigore dal 19 lug 2004
Per la campagna di commercializzazione 2003/04, l'aiuto per i foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95, il cui importo è fissato rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento per i foraggi disidratati e all’articolo 3, paragrafo 3, per i foraggi essiccati al sole, viene versato secondo le modalità seguenti: a) l’importo dell’aiuto per i foraggi disidratati è ridotto a 66,45 EUR per tonnellata in tutti gli Stati membri; b) l’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati al sole è versato integralmente.
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