Art. 3
In vigore dal 16 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.
ALLEGATO I
Origine dei prodotti
Percentuale di attribuzione
Cina
Paesi terzi diversi da Cina e Argentina
Argentina
—
importatori tradizionali
[, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]
12,404 %
100,000 %
X
—
nuovi importatori
[, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]
0,845 %
31,988 %
X
«X»
:
Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.
«—»
:
Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.
ALLEGATO II
Origine dei prodotti
Date
Cina
Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina
Argentina
—
importatori tradizionali
[, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]
30.11.2004
—
—
—
nuovi importatori
[, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]
30.11.2004
4.10.2004
—
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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