Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64). (2)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. ALLEGATO I Origine dei prodotti Percentuale di attribuzione Cina Paesi terzi diversi da Cina e Argentina Argentina — importatori tradizionali [, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002] 12,404 % 100,000 % X — nuovi importatori [, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002] 0,845 % 31,988 % X «X» : Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato. «—» : Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione. ALLEGATO II Origine dei prodotti Date Cina Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina Argentina — importatori tradizionali [, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002] 30.11.2004 — — — nuovi importatori [, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002] 30.11.2004 4.10.2004 —
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