Art. 24

In vigore dal 16 lug 2004
Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all', paragrafo 3, lettera c), il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di cui all', paragrafo 2, e il pagamento del prezzo entro il termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.» b) È aggiunta la seguente sezione 6: «SEZIONE 6 ESECUZIONE DELLA GARA Articolo 24 bis 1.   Il giorno della scadenza del termine di cui all', paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti, nonché la quantità di latte scremato in polvere posta in vendita. Gli Stati membri trasmettono queste indicazioni con l'identificazione dell'operatore con un numero di codice non noto ai servizi della Commissione e segnalano se uno stesso operatore ha presentato più offerte. Gli Stati membri informano la Commissione, entro lo stesso termine, se non sono pervenute offerte. 2.   Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, la Commissione fissa un prezzo massimo di vendita del latte scremato in polvere, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda della data di entrata all'ammasso e dell'ubicazione dei quantitativi del latte scremato in polvere posto in vendita. Si può decidere di non dare seguito alla gara. La decisione relativa alla gara particolare è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 24 ter L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo. Articolo 24 quater 1.   L'organismo di intervento procede all'aggiudicazione della gara conformemente alle regole di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Il latte scremato in polvere è aggiudicato in funzione della data di immagazzinamento, cominciando dal prodotto di più vecchia data del quantitativo totale disponibile nel deposito o nei depositi designati dall'operatore. 3.   L'aggiudicatario è il concorrente che offre il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il quantitativo rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato. 4.   Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile, all'offerente verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile. Tuttavia, l'organismo di intervento può designare, d'intesa con l'offerente, altri depositi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta. 5.   Qualora con l'accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per uno stesso deposito venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto. Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio. 6.   Al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana che segue quella della pubblicazione della decisione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di ogni concorrente corrispondente al numero di codice di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1. Articolo 24 quinquies I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili. sexties 1.   Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare. La cauzione di cui all', paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte. 2.   L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, prima del ritiro del latte scremato in polvere e nel termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta. Articolo 24 septies 1.   Eseguito il versamento dell'importo di cui all' sexties, paragrafo 2, l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati: a) il quantitativo per il quale è stato pagato l'importo corrispondente; b) il deposito nel quale detto quantitativo è immagazzinato; c) il termine ultimo per il ritiro del latte scremato in polvere. 2.   Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all', paragrafo 2, l'aggiudicatario ritira il latte scremato in polvere aggiudicatogli. Il ritiro può essere frazionato in partite di peso non inferiore a 5 tonnellate ciascuna. Tuttavia è possibile ritirare il quantitativo residuo disponibile in un deposito anche se di peso inferiore a 5 tonnellate. Salvo forza maggiore, se il latte scremato in polvere non viene ritirato entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio del latte scremato in polvere è a carico dell'aggiudicatario e a suo rischio a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine. 3.   La cauzione costituita a norma dell', paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per i quantitativi ritirati nel termine di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo. Nei casi di forza maggiore di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'organismo di intervento adotta le misure che ritiene necessarie in funzione delle circostanze addotte.» 3) Il testo dell'articolo 36 è sostituito dal seguente: «Articolo 36 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, i quantitativi di latte scremato in polvere che siano stati oggetto, nel corso della settimana precedente: a) di un'offerta di vendita in conformità dell'articolo 5; b) di un contratto di ammasso privato in conformità dell'articolo 28. 2.   Non appena si constati che le offerte di cui all'articolo 5 hanno raggiunto 80 000 tonnellate, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono comunicate ogni giorno entro le ore 15 (ora di Bruxelles) per i quantitativi di latte scremato in polvere offerti il giorno prima.»
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