Art. 23

In vigore dal 16 lug 2004
1.   Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, contro ricevuta di ritorno, oppure con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con ricevuta di ritorno. L'offerta è presentata all'organismo di intervento che detiene il latte scremato in polvere. 2.   L'offerta reca: a) il nome e l'indirizzo del concorrente; b) il quantitativo richiesto; c) il prezzo offerto per 100 kg di latte scremato in polvere, al netto di tasse ed imposte interne, franco deposito, espresso in euro; d) se del caso, il deposito nel quale è immagazzinato il latte scremato in polvere ed eventualmente un deposito alternativo. 3.   L'offerta è valida soltanto se: a) riguarda un quantitativo di almeno 10 tonnellate, tranne nel caso in cui la quantità disponibile in un deposito sia inferiore a dieci tonnellate; b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di rispettare le disposizioni del presente regolamento; c) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l'offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all', paragrafo 2, una cauzione di gara di 50 EUR per tonnellata per la gara particolare di cui trattasi. 4.   L'offerta diventa irrevocabile una volta scaduto il termine di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1319:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo