Art. 2
In vigore dal 15 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).
(3) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2001/880/CE (GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 42).
(4) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 2001/883/CE (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 43).
(5) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione 2001/879/CE (GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 41).
(6) GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2001/884/CE (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 44).
(7) GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2001/878/CE (GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 40).
(8) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 11.
(9) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1780/2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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