Art. 1

In vigore dal 15 lug 2004
1.   Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto di olio di oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a: — 473 820 tonnellate per la Grecia, — 960 716 tonnellate per la Spagna, — 3 344 tonnellate per la Francia, — 686 342 tonnellate per l’Italia, — 28 771 tonnellate per il Portogallo. 2.   Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a: — 118,35 EUR/100 kg per la Grecia, — 103,43 EUR/100 kg per la Spagna, — 130,40 EUR/100 kg per la Francia, — 102,85 EUR/100 kg per l'Italia, — 130,40 EUR/100 kg per il Portogallo.
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