Art. 1
In vigore dal 15 lug 2004
1. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto di olio di oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a:
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473 820 tonnellate per la Grecia,
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960 716 tonnellate per la Spagna,
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3 344 tonnellate per la Francia,
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686 342 tonnellate per l’Italia,
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28 771 tonnellate per il Portogallo.
2. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a:
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118,35 EUR/100 kg per la Grecia,
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103,43 EUR/100 kg per la Spagna,
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130,40 EUR/100 kg per la Francia,
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102,85 EUR/100 kg per l'Italia,
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130,40 EUR/100 kg per il Portogallo.
Storico versioni
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