Art. 9
In vigore dal 12 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 293 dell’11.11.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2004 (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 13).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
Organismo incaricato della gestione delle scorte di sicurezza slovacche di cui all’:
Administration of the State Material Reserves of the Slovak Republic
Prazska 29, 81263 Bratislava
Tel. (421) 2 57 278 287
Fax (421) 2 57 278 306.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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