Art. 9

In vigore dal 12 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 293 dell’11.11.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2004 (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 13). (2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50). ALLEGATO Organismo incaricato della gestione delle scorte di sicurezza slovacche di cui all’: Administration of the State Material Reserves of the Slovak Republic Prazska 29, 81263 Bratislava Tel. (421) 2 57 278 287 Fax (421) 2 57 278 306.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1274:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo