Art. 8
In vigore dal 12 lug 2004
Le modalità per l’eventuale ricostituzione della scorta di frumento (grano) e di granoturco di cui al presente regolamento devono essere previamente approvate dalla Commissione al fine di evitare qualsiasi perturbazione del mercato cerealicolo comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1274:oj#art-8