Art. 5

In vigore dal 29 giu 2004
1.   Le domande di diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o prodotti B sono espresse in equivalente carni non disossate. Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni non disossate equivalgono a 77 kg di carni disossate. 2.   Le domande di diritti d’importazione per la fabbricazione di prodotti A o prodotti B devono pervenire all'autorità competente entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quarto venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando i moduli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento. 4.   La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande, e fissa, se necessario, una percentuale di riduzione dei quantitativi richiesti.
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