Art. 3

1.   Il quantitativo globale di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

In vigore dal 29 giu 2004
a) 40 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A; b) 10 700 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B. 2.   Il contingente reca i numeri d'ordine seguenti: — 09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a); — 09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   Gli importi dei dazi doganali per l'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente sono fissati nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2004/1206 — 1.   Il quantitativo globale di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti: | Portale Normativo