Art. 7

1.   All'atto dell'importazione, l'importatore deve comprovare di:

In vigore dal 29 giu 2004
a) avere assunto l'impegno scritto di comunicare entro un mese all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione l'elenco delle aziende in cui i giovani bovini saranno ingrassati; b) aver costituito, presso l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, una cauzione il cui importo è fissato nell'allegato II per ciascun codice NC ammissibile; l'ingrasso degli animali importati nello Stato membro per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (4). 2.   Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata soltanto se viene fornita all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione la prova che i giovani bovini: a) sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1; b) non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d'importazione; oppure c) sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente. La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra. Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione: — del 15 %, e — del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine. Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali. 3.   Se la prova di cui al paragrafo 2 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell'importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale. Tuttavia, se detta prova non è fornita nel termine di 180 giorni di cui al primo comma, ma viene presentata nei sei mesi successivi al suddetto periodo, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2004/1202 — 1.   All'atto dell'importazione, l'importatore deve comprovare di: | Portale Normativo