Art. 3
In vigore dal 29 giu 2004
1. Le domande di titoli d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell'IVA.
2. Le domande di titolo d’importazione per ciascuno dei periodi di cui all', paragrafo 3:
a)
riguardano un quantitativo pari o superiore a 100 capi;
b)
non possono riferirsi ad un quantitativo superiore al 5 % del quantitativo disponibile.
Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, lettera b), non si tiene conto del quantitativo in eccesso.
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate nei primi 10 giorni lavorativi del periodo indicato all', paragrafo 3. Tuttavia, le domande relative al primo periodo devono essere presentate entro il secondo giovedì successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. I richiedenti possono presentare una sola domanda per ciascuno dei periodi di cui all', paragrafo 3. Qualora il medesimo richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.
5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l'indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato I al presente regolamento per le domande effettivamente presentate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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