Art. 5
In vigore dal 28 giu 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica allo scopo di impegnare la Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1245:oj#art-5