Art. 4
In vigore dal 28 giu 2004
I proprietari di pescherecci comunitari cui è rilasciata una licenza che autorizza un peschereccio comunitario a esercitare attività di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia pagano un canone conforme a quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo.
Le norme di attuazione del presente articolo, incluse le domande di licenza e le formalità per il rilascio della stessa, sono soggette alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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