Art. 4
In vigore dal 28 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. CULLEN
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 (GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1).
(3) GU C 21 del 24.1.2002, pag. 25.
(4) GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 24.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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