Art. 2

In vigore dal 28 giu 2004
1.   Le domande di esenzione dal dazio esteso a norma dell' devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda viene inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B Ufficio: J-79 05/17 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877. 2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1208 | Portale Normativo