Art. 9

In vigore dal 28 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 293 dell’11.11.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2004 (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 13). (2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50). ALLEGATO Organismo incaricato della gestione delle scorte di sicurezza polacche di cui all’: AGENCY FOR MATERIAL RESERVE 00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 Tel. +48 (22) 826 15 43 Fax +48 (22) 583 83 59
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Art. 9 Regolamento (UE) 2004/1194 | Portale Normativo