Art. 7
In vigore dal 28 giu 2004
Entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo di cui all’, primo comma, comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1194:oj#art-7