Art. 2

In vigore dal 23 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25). (2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20). (3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 135 del 22.12.2003, pag. 1). (4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003. ALLEGATO del regolamento della Commissione, del 23 giugno 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia) Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno 2004 al 22 ottobre 2004. Periodo di assegnazione dei titoli: da luglio 2004 a ottobre 2004. Codice del prodotto (1) Codice di destinazione (2) Tasso di restituzione (EUR/t netta) Quantitativi previsti (in t) 0812 10 00 9100 F06 50 2 853 2002 10 10 9100 F10 45 42 477 2006 00 31 9000 2006 00 99 9100 F06 153 595 2008 19 19 9100 2008 19 99 9100 A00 59 344 2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 A00 5 300 2009 11 99 9150 2009 19 98 9150 A00 29 301 (1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). (2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente: F06 Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale. F10 Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'America e la Bulgaria.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1154 | Portale Normativo