Art. 2
In vigore dal 23 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 135 del 22.12.2003, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 23 giugno 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)
Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno 2004 al 22 ottobre 2004.
Periodo di assegnazione dei titoli: da luglio 2004 a ottobre 2004.
Codice del prodotto (1)
Codice di destinazione (2)
Tasso di restituzione
(EUR/t netta)
Quantitativi previsti
(in t)
0812 10 00 9100
F06
50
2 853
2002 10 10 9100
F10
45
42 477
2006 00 31 9000
2006 00 99 9100
F06
153
595
2008 19 19 9100
2008 19 99 9100
A00
59
344
2009 11 99 9110
2009 12 00 9111
2009 19 98 9112
A00
5
300
2009 11 99 9150
2009 19 98 9150
A00
29
301
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
F06
Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale.
F10
Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'America e la Bulgaria.
Storico versioni
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