Art. 2
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 è aggiunto il seguente punto 18:
In vigore dal 18 giu 2004
«18.
“kunserva”: il prodotto ottenuto dalla concentrazione di succo di pomodoro, estratto direttamente da pomodori freschi, contenente zucchero e sale addizionati, avente un tenore di sostanza secca compreso tra il 28 % e il 36 %, condizionato in contenitori ermeticamente chiusi etichettati con la dicitura “kunserva”, rientrante nel codice NC ex 2002 90.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1132:oj#art-2