Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1764/86 è modificato como segue:

In vigore dal 18 giu 2004
1) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 Ai fini del presente titolo, per “succo di pomodoro” e “concentrato di pomodoro” si intendono i prodotti definiti all', punti 11, 12 e 18 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione (4) . 2) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 9 1.   Gli unici ingredienti che possono essere aggiunti al succo di pomodoro ed al concentrato di pomodoro sono i seguenti: a) sale da tavola (cloruro di sodio); b) spezie naturali, erbe aromatiche e relativi estratti, aromi naturali. Inoltre, nel caso del prodotto “kunserva”, è aggiunto zucchero in misura compresa tra l'8 % e il 25 %, in peso, del prodotto finito. 2.   Nella fabbricazione di succo di pomodoro e di concentrato di pomodoro può essere aggiunto come additivo l'acido citrico (E 330). Nella fabbricazione di succo di pomodoro con un residuo secco inferiore al 7 % può essere usato l'acido ascorbico (E 300). Tuttavia, il tenore di acido ascorbico non deve superare lo 0,03 %, in peso, del prodotto finito. Nella fabbricazione di concentrato di pomodoro in polvere può essere usato il biossido di silicio (551). Tuttavia, il tenore di biossido di silicio non deve superare l'1 %, in peso, del prodotto finito. 3.   La quantità di sale da tavola addizionato: a) non deve superare il 15 %, in peso, del residuo secco per il concentrato di pomodoro avente un residuo secco superiore al 20 %; b) non deve superare il 3 %, in peso, del peso netto per gli altri concentrati e per il succo di pomodoro; c) deve essere compresa tra il 2 % e il 5 %, in peso, per la “kunserva.” Per determinare la quantità di sale da tavola addizionato, il tenore naturale di cloruri va considerato pari al 2 % del residuo secco.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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