Art. 4

In vigore dal 7 giu 2004
1.   Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento. I titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture riportate all’allegato II. 2.   Le domande di titoli presentate da un importatore devono riferirsi a un quantitativo al massimo pari al 10 % del contingente autonomo.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2004/1077 | Portale Normativo