Art. 5
Il contingente autonomo è suddiviso come segue:
In vigore dal 7 giu 2004
—
95 % per gli importatori tradizionali
—
5 % per i nuovi importatori.
Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all’altra categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1076:oj#art-5