Art. 4

In vigore dal 7 giu 2004
1.   Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento. I titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture seguenti riportate all’allegato II. 2.   Le domande di titoli presentate da un importatore tradizionale devono riferirsi a un quantitativo non superiore al 9 % del contingente autonomo. 3.   Le domande di titoli presentate da un nuovo importatore devono riferirsi a un quantitativo non superiore all’1 % del contingente autonomo.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2004/1076 | Portale Normativo