Art. 2
In vigore dal 28 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2004.
Esso si applica fino al 10 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).
(2) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1).
(3) GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67.
ALLEGATO
Assegnazione percentuale
Repubblica popolare cinese
Altri paesi terzi
—
Importatori tradizionali
[, lettera d), del regolamento (CE) n. 658/2004]
43,184 %
N/A
—
Altri importatori
[, lettera f), del regolamento (CE) n. 658/2004]
6,232 %
N/A
Storico versioni
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