Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2004. Esso si applica fino al 10 aprile 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1). (2)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1). (3)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67. ALLEGATO Assegnazione percentuale Repubblica popolare cinese Altri paesi terzi — Importatori tradizionali [, lettera d), del regolamento (CE) n. 658/2004] 43,184 % N/A — Altri importatori [, lettera f), del regolamento (CE) n. 658/2004] 6,232 % N/A
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