Art. 8

In vigore dal 19 mag 2004
Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite gli organismi d'intervento finlandese e svedese, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza settimanale di presentazione delle offerte specificata nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse servendosi del modello che figura in allegato. In mancanza di offerte, gli organismi d'intervento finlandese e svedese ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma. Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2004/1005 | Portale Normativo