Art. 3
Un'offerta è valida soltanto se:
In vigore dal 19 mag 2004
a)
verte su 1 000 tonnellate almeno;
b)
è accompagnata da un impegno scritto che precisa che l'offerta verte esclusivamente su avena prodotta in Finlandia e Svezia e che sarà esportata dalla Finlandia o dalla Svezia.
Se l'impegno di cui alla lettera b) non è rispettato, la cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (3) è incamerata, salvo in caso di forza maggiore.
Storico versioni
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