Art. 2
In vigore dal 30 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addí 30 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. COWEN
(1) GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004.
(3) GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2778/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1292:oj#art-2