Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí 30 aprile 2004. Per il Consiglio Il presidente B. COWEN (1)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1. (2)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004. (3)  GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2778/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 1).
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