Art. 5

In vigore dal 29 apr 2004
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2004/1385 | Portale Normativo