Art. 1

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere l'importazione nella Comunità di taluni prodotti di acciaio originari della Repubblica del Kazakstan, elencati nell'appendice I, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II. 2.   Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice I, originari della Repubblica del Kazakstan, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità kazake competenti. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento. 3.   La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione. 4.   La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si base sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità. 5.   Le autorità competenti della Comunità informano la Repubblica del Kazakstan di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che entri in vigore nella Comunità. 6.   Le merci spedite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/1385 | Portale Normativo