Art. 23

In vigore dal 28 apr 2004
Selezione dei fornitori del servizio e dei membri delle commissioni di arbitrato responsabili della risoluzione extragiudiziale delle controversie 1.   Il registro sceglie in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio fornitori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie che siano organismi di accertata reputazione e dotati di competenze appropriate. L'elenco dei fornitori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie è pubblicato sul sito Internet del registro. 2.   Una controversia sottoposta alla procedura di risoluzione extragiudiziale è esaminata da un arbitro o da una commissione di arbitrato composta da tre membri. Gli arbitri sono designati in conformità del regolamento interno dei fornitori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie prescelti. Essi dispongono di competenze appropriate e sono selezionati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Ogni fornitore del servizio mantiene un elenco degli arbitri e delle loro qualifiche aggiornato e accessibile al pubblico. Gli arbitri devono essere imparziali e indipendenti e, prima di accettare l'incarico, comunicano al fornitore del servizio ogni circostanza che possa dar luogo a legittimi dubbi circa la loro imparzialità o indipendenza. Se nel corso della procedura amministrativa si verificano nuove circostanze che possano dar luogo a legittimi dubbi circa l'imparzialità o l'indipendenza di un arbitro, questi comunica immediatamente tali circostanze al fornitore del servizio. In tal caso, il fornitore del servizio designa un sostituto. CAPO VII   DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 23 Regolamento (UE) 2004/874 | Portale Normativo