Art. 18

Registrazioni di nomi illeciti

In vigore dal 28 apr 2004
Qualora l'organo giurisdizionale di uno Stato membro giudichi un nome di dominio diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico, il registro lo blocca non appena gli viene notificata la decisione dell'organo giurisdizionale. Il nome di dominio è revocato previa notifica di sentenza passata in giudicato. Il registro blocca la registrazione successiva dei nomi oggetto della pronuncia per l'intero periodo di validità della stessa.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2004/874 — Registrazioni di nomi illeciti | Portale Normativo