Art. 21

Osservazione

In vigore dal 26 apr 2004
1.   I comandanti dei pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona comunicano alle rispettive autorità nazionali le osservazioni di navi di parti non contraenti che si presume peschino o che pescano effettivamente il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nella zona. 2.   Gli Stati membri trasmettono quanto prima questa informazione alla Commissione, che la invia successivamente alla IOTC. Articolo 21 bis Misure di controllo della pesca L'articolo 18 si applica mutatis mutandis. Articolo 21 ter Navi IUU L'articolo 19 ter si applica mutatis mutandis. Articolo 21 quater Azioni concernenti le navi che si presume abbiano esercitato la pesca IUU L'articolo 19 quater si applica mutatis mutandis.» 11) Il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato I bis. 12) Il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è inserito come allegati IV e V.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2004/869 — Osservazione | Portale Normativo