Art. 2

In vigore dal 26 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004. Per il Consiglio Il Presidente J. WALSH (1)  Parere reso il 13 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1. ALLEGATO I ALLEGATO II ALLEGATO IV « Documento allegato II ALLEGATO V Dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca Pesca di superficie: i dati sulle catture in peso nominale e sullo sforzo di pesca espresso in giorni (con lenze a canna, reti da circuizione, reti da traino e reti da pesca derivanti) devono essere comunicati alla IOTC almeno per strati di 1° e per mese. La pesca con reti a circuizione deve essere ripartita per banchi. I dati in questione devono, di preferenza, essere estrapolati alle catture nazionali mensili per ciascun attrezzo. I fattori di espansione utilizzati, corrispondenti ai dati contenuti nei libri di bordo, devono essere sistematicamente forniti alla IOTC. Pesca con palangari: i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca con palangari devono essere forniti alla IOTC indicando numero e peso, per strati di 5° e per mese e lo sforzo di pesca deve essere quantificato in numero di ami. I dati in questione devono, di preferenza, essere estrapolati alle catture totali mensili del paese. I fattori di espansione utilizzati, corrispondenti ai dati contenuti nei libri di bordo, devono essere comunicati regolarmente alla IOTC. Pesca di tipo artigianale, semindustriale e sportiva: i dati relativi alle catture, allo sforzo di pesca e alle taglie devono essere comunicati alla IOTC a cadenza mensile, facendo riferimento alla posizione geografica più adatta alla raccolta e al trattamento di tali informazioni. Dati relativi alle taglie Poiché i dati relativi alle taglie costituiscono un elemento fondamentale per la valutazione degli stock della maggior parte delle specie di tonni, essi, e in particolare le informazioni relative al numero totale dei pesci misurati, devono essere trasmessi a cadenze regolari sulla base di strati di 5° e per mese, attrezzo di pesca e metodo di sfruttamento (ad esempio: pesca su relitto artificiale o su banco libero per i pescherecci con reti a circuizione) per tutti i tipi di pesca e tutte le specie di competenza della IOTC. I programmi di campionamento delle taglie devono essere realizzati, di preferenza, secondo un piano metodologico di campionamento aleatorio rigoroso e ben descritto, indispensabile per ottenere stime non distorte delle taglie catturate. L'esatto livello richiesto dei tassi di campionamento può variare a seconda delle specie (in funzione di diversi parametri) ma spetta al gruppo di lavoro permanente per la raccolta dati e le statistiche stabilire i livelli ritenuti necessari. Informazioni più dettagliate, come le taglie per campione, devono poter essere fornite alla IOTC, dietro garanzia di una completa riservatezza, se il gruppo di lavoro in questione ne giustifica la necessità. Pesca del tonno con l'utilizzo di oggetti galleggianti, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) Per consentire alla IOTC di comprendere meglio l'evoluzione della struttura dell'effettivo sforzo di pesca in relazione alle flotte che operano nella sua zona di competenza, è necessario raccogliere un numero maggiore di informazioni. Poiché le attività delle imbarcazioni ausiliarie e l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) sono parte integrante dello sforzo di pesca dispiegato dai pescherecci con reti a circuizione, è necessario trasmettere alla IOTC anche le informazioni seguenti: Numero e caratteristiche delle imbarcazioni ausiliarie: i) che operano battendo bandiera dello Stato interessato; ii) che operano in appoggio dei pescherecci con reti di circuizione battenti bandiera dello Stato interessato; iii) autorizzate a operare nella zona economica esclusiva dello Stato interessato e che hanno svolto attività di pesca nella zona di competenza della IOTC. Livello dell'attività delle imbarcazioni ausiliarie: compresi il numero di giorni in mare per strati di 1° e per mese. Inoltre, le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti fanno il possibile per fornire i dati sul numero totale e il tipo di dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) utilizzati dalla flotta, per strati di 5° e per mese. Puntualità nella trasmissione dei dati alla IOTC Per poter garantire il controllo degli stock e l'analisi dei dati è indispensabile che la IOCT riceva i dati entro i tempi convenuti. Inoltre, si raccomanda il rispetto obbligatorio delle norme generali sotto riportate: Le flotte di superficie e quelle che operano nelle zone costiere (comprese le imbarcazioni ausiliarie) devono trasmettere i propri dati quanto prima possibile e, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente. Le flotte di pescherecci a palangari d'alto mare devono trasmettere i dati provvisori quanto prima possibile e, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente. Essi devono fornire le stime definitive sulle loro attività di pesca entro il 30 dicembre di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente. In futuro, i termini attualmente previsti per la trasmissione dei dati potrebbero essere ridotti poiché mezzi di comunicazione e sistemi di trattamento dei dati sempre più rapidi consentono di ridurre i tempi di trasmissione. »
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