Art. 5
In vigore dal 26 apr 2004
Gli non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Birmania/Myanmar da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o degli Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.
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