Art. 5

In vigore dal 26 apr 2004
Gli non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Birmania/Myanmar da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o degli Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:798:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 2004/798 | Portale Normativo