Art. 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

In vigore dal 26 apr 2004
1) «assistenza tecnica», qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenza operative o di competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza; 2) «fondi», le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo: a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; b) i depositi presso istituti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e contratti derivati; d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; e) il credito, il diritto a compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; h) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni; 3) «congelamento dei fondi», il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; 4) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; 5) «congelamento delle risorse economiche», il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.
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