Art. 6

In vigore dal 22 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2277/2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68). (2)  GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2144/2003 (GU L 322 del 9.12.2003, pag. 3). (3)  GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1918/2002 (GU L 289 del 26.10.2002, pag. 15). (4)  GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21. (5)  GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3.
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