Art. 3
All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1788/2001 è aggiunto il comma seguente:
In vigore dal 22 apr 2004
«Per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia la data entro cui devono essere comunicate le informazioni di cui al secondo comma è il 1o maggio 2004.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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