Art. 12
In vigore dal 19 feb 2004
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.
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